Il principio del concorso di colpa in un sinistro stradale è molto semplice da comprendere anche per chi non conosce i termini legali e assicurativi.
Un incidente si dice avvenuto in concorso di colpa se si verifica a causa di responsabilità concorrenti, cioè per colpa di entrambi (o più) automobilisti. Per maggiore chiarezza riportiamo il testo dell’art. 2040 secondo comma del Codice Civile sulla circolazione dei veicoli, che introduce la “presunzione” di concorso di colpa.
“Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
Esistono due tipi diversi di concorso di colpa:
Nella prassi si riscontrano rari casi di concorso di colpa paritario, molti di più di concorso di colpa effettivo per ovvie ragioni. Spesso i sinistri sono provocati per responsabilità concorrenti ma difficilmente in sede legale, quando si ricostruisce la dinamica, emergono colpe suddivise perfettamente a metà.
Tuttavia quando ciò si verifica ciascuno degli automobilisti è tenuto a risarcire il danno - per il tramite della compagnia Rc auto- per la metà dei danni subiti a prescindere dal loro importo. Se il concorso accertato è di tipo “effettivo” invece, il giudice ordina a ciascuna parte di risarcire –sempre attraverso le compagnie assicurative- la percentuale stabilita dalla sentenza.
Per quanto riguarda il sistema Bonus/Malus, argomento caro agli automobilisti poiché concerne l’aumento o la diminuzione del premio assicurativo, il concorso di colpa al 50% non determina la retrocessione di classe, non fa scattare il Malus e non implica quindi l’aumento dell’assicurazione (Legge Bersani n° 40 del 2007).
E’ importante sapere infine, sempre in tema di concorso di colpa, che la Corte costituzionale con sentenza 29 dicembre 1972, n. 205, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.